Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento).

      1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III» sono sostituite dalle seguenti: «Nei porti di cui alle categorie II e III», e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e)».